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Riforma dello sport: tutto quello che c’è da sapere

di Fabrizio Ercolani

di Luigi Taddeucci

La riforma dello sport di cui al D.lgs n. 36/2021 e s.m. doveva entrare in vigore il 1 Gennaio 2023, ma, con il Decreto Milleproroghe n. 198 del 29.12.2022, convertito in Legge n. 14 del 24.02.2023, è stata rinviata al 1 Luglio 2023.

Tra i temi più delicati e discussi della riforma, rientrano certamente le norme che regolano l’abolizione del vincolo sportivo e quelle che modificano il trattamento giuridico, fiscale e previdenziale dei rapporti di collaborazione nel mondo dello sport.

Le prime, che entreranno in vigore dal 1 Luglio 2024, attestano la volontà del legislatore di eliminare qualsiasi vincolo alla libertà del singolo, attribuendo alle Federazioni di emanare in proposito propri regolamenti, prevedendo, nell’abolizione del vincolo sportivo, una gradualità ed una regolamentazione che tuteli le singole Società con un parziale ristoro dei costi sostenuti negli anni per garantire la crescita tecnica del giocatore.

Le seconde, che entreranno in vigore dal 1 Luglio 2023, necessitano di modifiche che dovranno individuare un trattamento univoco connesso alle attività svolte dagli attori.

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

Occorre sottolineare che esso ha consentito alle Associazioni ed alle Società di poter investire nella formazione dei propri atleti. Con la sua abolizione gli organismi sportivi lamentano il rischio di non vedersi riconosciuti gli investimenti fatti per la crescita degli atleti. I tesseramenti avranno durata annuale e si rinnoveranno di stagione in stagione avendo però gli atleti possibilità di recedere dal tesseramento in qualunque momento.

La riforma ha previsto un premio di formazione tecnica in caso di firma, da parte dell’atleta, del primo contratto di lavoratore sportivo. Detto premio dovrà essere corrisposto dalla nuova Società a favore delle Società dilettantistiche che hanno concorso allo sviluppo dello sportivo ed il cui ammontare viene rimesso all’individuazione, da parte delle Federazioni, seguendo determinati criteri e parametri. Viene da domandarsi se chi è attualmente tesserato con un vincolo pluriennale rimane vincolato o sarà svincolato alla data del 1 Luglio 2024. E’ questo un aspetto che sarà oggetto, da parte della  FIGC, di una specifica norma transitoria, ancora da definire e che sarà pubblicata nei prossimi mesi.

IL LAVORATORE SPORTIVO

Con la riforma si introduce la figura del lavoratore sportivo, le cui prestazioni possono inquadrarsi in un rapporto di lavoro subordinato, autonomo e CO.CO.CO . . Non sussistono più sportivi professionisti e dilettanti ma continueranno ad esistere le Società Sportive professionistiche con scopo di lucro ed Associazioni e Società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Ma chi è il lavoratore sportivo?

E’ l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara, che, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Quindi rientra in tale figura ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo – gestionale.

Chi assume una delle qualifiche indicate in precedenza, sarà soggetto a diverse forme di inquadramento, che possono essere indicate in lavoratore dipendente, CO.CO.CO., lavoratore autonomo. Nell’area del professionismo la regola sarà il rapporto di lavoro subordinato, mentre in quello del dilettantismo la prestazione avrà carattere di lavoro autonomo. Più precisamente, in quello dilettantistico le prestazioni possono essere nella forma autonoma o di CO.CO.CO. , con durata delle stesse non superiore alle 18 ore settimanali, gare escluse.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Gli adempimenti per la costituzione dei rapporti di lavoro sportivo sono semplificati e digitalizzati attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che può sostituire il libro unico e le comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego per i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo.

Dal 1 Gennaio 2022, infatti, il registro nazionale ha sostituito quello del CONI. Esso, oltre ai dati dei tesserati e delle attività svolte, dovrà contenere l’elenco degli impianti utilizzati con i relativi contratti, i contratti di lavoro sportivo e di collaborazione, il bilancio, il rendiconto annuale. In questa ottica il registro diviene non solo lo strumento statico che pone obblighi, ma anche dinamico, in modo da fotografare costantemente le attività effettivamente svolte a tutela delle vere A.S.D. ed S.S.D. .

LAVORATORE VOLONTARIO

Viene istituita la figura dell’allenatore volontario, che è colui il quale mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale e spontaneo, gratuito e senza fine di lucro. Le prestazioni dei volontari possono essere svolte a favore di Società ed Associazioni Sportive e comprendono sia lo svolgimento diretto dell’attività sia la formazione la didattica e la preparazione degli atleti. Tali prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, ma possono essere rimborsate spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni eseguite fuori del territorio comunale di residenza del volontario. Debbono essere tutelate da una polizza RCT.

 

 

AIAC - Sede Provinciale di Viterbo

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