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La riforma dello Sport in pillole

di Fabrizio Ercolani

Luigi Taddeucci ha esaminato per l’Aiac Viterbo le principali novità introdotte dalla recente riforma dello sport, i cui cinque decreti legislativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 18 – 19 Marzo.

I quattro punti che possono interessare sono:

1) Tesseramento degli atleti

2) Disciplina del lavoro sportivo

3) Lavoro subordinato sportivo

4) Disposizioni in materia di vincolo sportivo e premi di formazione tecnica

In questa prima puntata esaminiamo i primi due punti.

 

Il 19.03.2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. 22.03.2021 n. 41 (“Decreto sostegni”), il cui art. 30 comma 7 ha prorogato l’entrata in vigore del provvedimento in parola (D.lgs. n. 36 del 28.02.2021) al 01.01.2022, ad esclusione delle disposizioni relative alle seguenti materie, che entreranno in vigore il 01.07.2022:

– Lavoratore sportivo

– Disciplina del rapporto di lavoro sportivo

– Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

– Direttore di gara

– Prestazioni sportive amatoriali

– Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale

Tesseramento degli atleti (artt. 15-16)

Per “tesseramento” si intende il rapporto esistente tra le persone fisiche (c.d. “tesserati”) e l’organismo sportivo, a prescindere dal vincolo sportivo.

Esso, quando avviene attraverso l’iscrizione del soggetto ad un’associazione o società sportiva , non può avere durata superiore a 12 mesi. In particolare l’art. 15 dispone che con l’atto di tesseramento l’atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva.

Con riguardo agli atleti minorenni, l’art. 16 stabilisce che la richiesta di tesseramento può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore, nel rispetto della responsabilità genitoriale.

In caso di disaccordo tra i genitori, e su questioni di particolare importanza, ciascuno di essi può ricorrere al Giudice, il quale indica i provvedimenti ritenuti più idonei.

 

Disciplina del rapporto di lavoro sportivo (art. 25)

 

Viene definito “lavoratore sportivo” l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico, il direttore di gara, che, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali.

 

Per “prestazioni amatoriali” si intendono quelle rese da coloro (“amatori”) che mettono a disposizione il proprio talento e le proprie capacità di promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Ad essi, tuttavia, per tali prestazioni possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari.

Il prossimo martedì sarà la volta del lavoro subordinato sportivo e delle disposizioni in materia di vincolo sportivo e premi di formazione tecnica

AIAC - Sede Provinciale di Viterbo

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